L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50, Cod. Tur., compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47, Cod. Tur.
17. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 Cod. Tur., ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla polizza assicurativa RC stipulata dall’Organizzatore e che che forma oggetto del pacchetto turistico.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, previa l’avvenuta tempestiva comunicazione all’Organizzatore al momento del verificarsi del danno.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONI
Se non espressamente contenute nel prezzo, è’ possibile, anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni eo malattie durante il viaggio che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita eo danneggiamento del bagaglio.
Il Viaggiatore eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. ISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo
www.adrcenter.it Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico (ovvero, un collegio di arbitri]) in base al Regolamento di Arbitrato Rapido Rituale di ADR Center in vigore al momento dell’attivazione della procedura, consultabile all’indirizzo
www.adrcenter.it, il cui testo attualmente in vigore è noto alle Parti. La sede della procedura sarà quella di residenza del Viaggiatore.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE (art. 47 Cod.Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo.
In ottemperanza a detta obbligazione Versiliana Viaggi ha contratto adeguata polizza assicurativa con TUA Assicurazioni Spa ( polizza n. 40324512000994 – Consorzio FOGAR-FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Viaggiatore per il rimborso del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il Viaggiatore stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa agenzia viaggi. Pertanto qualora il Viaggiatore si trovasse a non poter utilizzare I servizi acquistati nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, dovrà contattare immediatamente la “ Centrale Operativa 24H al n. + 39 02 24128578 per avere consulenza e supporto.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un'altra persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SERVIZI TURISTICI SINGOLI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
A. Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B. Informativa privacy ridotta
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente.
L'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.
L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
www.tuscanyaterland.com, contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
- Soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
- Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: – Andorra; - Argentina; - Australia – PNR; - Canada; – Faer Oer; – Guernsey;– Isola di Man; – Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda; – Svizzera; – Uruguay.
- Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi (p. es. alberghi, compagnie aeree, Operativo Vendite, Back office, Assistenza, Amministrazione).
- Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia relative alla fornitura di un pacchetto turistico organizzato da Versiliana Viaggi il Foro competente è quello in cui ha la residenza il Viaggiatore.
Per i servizi turistici organizzati in collaborazione con altri operatori, i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nel materiale informativo inviato al Viaggiatore.
Nei casi di servizi singoli o collegati il foro di competenza sarà quello di Lucca.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.